È stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e Pmi innovative.
L’agevolazione fiscale, introdotta dal Decreto Rilancio (art. 38, c. 7), è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100.000 euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300.000 euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis” (art. 38, c. 8). L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Le agevolazioni fiscali sono concesse ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis.
Operativamente:
- Le operazioni fatte sino al 28/2 si comunicano dal 1/3 al 30/4 sul portale: quelle successive vanno presentate prima di fare l’aumento, sul portale.
- La domanda on line la presenta il legale rappresentante dell’impresa.
- L’impresa deve essere già iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese
Vi ricordiamo inoltre, che è sempre in vigore l’agevolazione della legge di bilancio 2018 che stabilisce che chi investe in startup e PMI Innovative ha un credito fiscale al 30% (per un investimento massimo di 1.000.000 di euro).
Se l’investimento lo compie una società, sull’IRES il credito di imposta è del 30% con tetto investimento 1.800.000.