È stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e Pmi innovative.

L’agevolazione fiscale, introdotta dal Decreto Rilancio (art. 38, c. 7), è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100.000 euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300.000 euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis” (art. 38, c. 8). L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Le agevolazioni fiscali sono concesse ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis.

Operativamente:

  1. Le operazioni fatte sino al 28/2 si comunicano dal 1/3 al 30/4 sul portale: quelle successive vanno presentate prima di fare l’aumento, sul portale.
  2. La domanda on line la presenta il legale rappresentante dell’impresa.
  3. L’impresa deve essere già iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese

 

Vi ricordiamo inoltre, che è sempre in vigore l’agevolazione della legge di bilancio 2018 che  stabilisce che chi investe in startup e PMI Innovative ha un credito fiscale al 30% (per un investimento massimo di 1.000.000 di euro).

Se l’investimento lo compie una società, sull’IRES il credito di imposta è del 30% con tetto investimento 1.800.000.

Per approfondire gli aspetti tecnici, valutare il vantaggio per l’impresa e per gli investitori e gestire la pratica scriveteci a  imprese@enne3.it